Art. 39.

      1. L'articolo 694 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 694. - (Apporto di beni al patrimonio vincolato). - Qualunque persona, con il consenso del beneficiario, o del suo amministratore di sostegno, e previa autorizzazione del giudice tutelare, può apportare beni e diritti al patrimonio vincolato.
      L'apporto di beni e di diritti, anche da parte di terzi, al patrimonio vincolato è soggetto alle stesse formalità previste per la costituzione del patrimonio vincolato».